
18 Alessandro Aler
Anche in questo passaggio del regolamento europeo – come nello standard
ISO dedicato alla gestione documentale – si sta, dunque, trattando del docu-
mento elettronico come evidenza, con conseguenti effetti sul piano giuridico,
un’evidenza che in alcuni casi può assumere una particolare forza: quella della
presunzione di genuinità, tale per cui la falsità del documento non può essere
semplicemente dichiarata, ma deve essere puntualmente dimostrata. Tra l’altro
questo stesso documento può operare performativamente, come evidenza o
surrogato, solo nella misura in cui esso possegga delle precise qualità, che gli
sono indistintamente garantite sia dall’assoggettamento ai servizi di archivia-
zione elettronica previsti dalla normativa europea, sia dalla cattura e manteni-
mento da parte di un sistema di gestione documentale conforme allo standard
ISO. In eIDAS 2, infatti, il ricorso ai nuovi servizi ha il fine di garantire ai dati
eai documenti elettronici la «durability andlegibility as well as […] their inte-
grity […] and proof of origin»
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. Qualità queste che, sostanzialmente, trovano
un loro esatto corrispettivo nell’ISO 15489-1:2016, allorquando si afferma
che la gestione documentale si basa su documenti intesi come informazioni
che «regardless of form or structure, are authoritative evidence of business
when they possess the characteristics of authenticity, reliability, integrity and
usability» (International organization for standardization 2016, 3)
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.
Alle considerazioni finora svolte va aggiunto un ulteriore elemento che, dal
punto di vista teorico e al di là delle intenzioni del legislatore europeo, fanno
oscillare, come un pendolo, i nuovi servizi per l’archiviazione elettronica tra
la fase della gestione documentale e quella della conservazione digitale. Nella
versione italiana e in quella inglese del testo consolidato del regolamento eI-
DAS si legge che un servizio di archiviazione elettronica consente
la ricezione, la conservazione, la consultazione ela cancellazione di dati elet-
tronici edocumenti elettronici al fine di garantirne la durabilità eleggibilità
nonché di preservarne l’integrità, la riservatezza ela prova dell’origine per tutto
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Testo consolidato del Regolamento (UE) n. 910/2014, art. 3, comma 48.
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L’authenticity, così come intesa nel dominio ISO, non è altro se non quella provenien-
za del documento che può essere provata e indicata anche nel regolamento europeo; la usabili-
ty citata nello standard ricomprende, come un suo aspetto importante, la legibility individuata
da eIDAS. L’unica caratteristica documentale che non compare, espressamente, nella norma
europea è quella della reliability, che nella terminologia adottata da ISO fa riferimento alla
capacità rappresentativa del documento, dunque alla sua veridicità rispetto alla porzione di
realtà rappresentata. È anche vero però che la qualità della reliability è implicita in eIDAS 2,
considerato che lo stesso regolamento europeo stabilisce che ai dati e documenti elettronici, in
ragione del fatto di essere conservati da un servizio di archiviazione elettronica, non possono
essere negati «gli effetti giuridici né l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari»
(Testo consolidato del Regolamento (UE) n. 910/2014, art. 45 undecies, comma 1). Sarebbe,
infatti, una vera contraddizione in termini che il documento, riconosciuto come dotato di
validità sul piano giuridico e di efficacia sul piano probatorio, non fosse al contempo veridico,
seppure relazionato a una nozione di veridicità non assoluta, ma relativa, in quanto conforme
alle convezioni del sistema di diritto e del sistema sociale.